RIFIUTI – Ordinanza di rimozione
Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Campania
Data: 29/04/2005
n. 05318
L’ordine di smaltimento rifiuti riveste natura di sanzione avente carattere ripristinatorio, per cui esso presuppone appunto l’accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, non sussistendo viceversa alcun obbligo a carico del proprietario incolpevole: infatti, gli adempimenti concernenti il ripristino dell’area oggetto dell’abbandono dei rifiuti non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per tale sua qualità, essendo necessario un comportamento anche omissivo di corresponsabilità e quindi un coinvolgimento doloso o quantomeno colposo del proprietario all'inquinamento. Pertanto, è illegittima l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, con la quale il Sindaco di un Comune intima al proprietario di un’area di rimuovere i rifiuti abbandonati, senza che risulti alcuna valida attività istruttoria tesa ad accertare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e senza che sussista alcuna dimostrazione che l’abbandono dei rifiuti è ascrivibile a colpa del proprietario stesso
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Ordinanza di rimozione
Categoria: RifiutiAutorità: Tar Campania
Data: 29/04/2005
n. 05318
L’ordine di smaltimento rifiuti riveste natura di sanzione avente carattere ripristinatorio, per cui esso presuppone appunto l’accertamento della responsabilità da illecito in capo al destinatario, non sussistendo viceversa alcun obbligo a carico del proprietario incolpevole: infatti, gli adempimenti concernenti il ripristino dell’area oggetto dell’abbandono dei rifiuti non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per tale sua qualità, essendo necessario un comportamento anche omissivo di corresponsabilità e quindi un coinvolgimento doloso o quantomeno colposo del proprietario all'inquinamento. Pertanto, è illegittima l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 22/1997, con la quale il Sindaco di un Comune intima al proprietario di un’area di rimuovere i rifiuti abbandonati, senza che risulti alcuna valida attività istruttoria tesa ad accertare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e senza che sussista alcuna dimostrazione che l’abbandono dei rifiuti è ascrivibile a colpa del proprietario stesso
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