Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Asti, con sentenza del 19/5/2017 ha assolto per insussistenza del fatto T. H., imputato del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06 per aver effettuato, senza essere iscritto all'albo dei gestori ambientali, attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, consistenti, per lo più, in rottami ferrosi (fatto accertato in B., il 21/5/2014). Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173…
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Gestione non autorizzata: quali elementi possono escludere l’occasionalità?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 10/07/2018
n. 31396
Nell’ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, trattandosi di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l'occasionalità della condotta da dati significativi, quali l'ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un'attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali. Oltre a tali elementi significativi, utili ad individuare la natura non occasionale dell'attività di trasporto, vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito. E’, inoltre, certamente significativa l'utilizzazione per il trasporto di un mezzo all'uopo predisposto, così come la documentazione fotografica che accerti la provenienza dei rifiuti (ad esempio, da attività o produttori diversi) e l'eventuale effettuazione di operazioni preliminari al trasporto.
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Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Asti, con sentenza del 19/5/2017 ha assolto per insussistenza del fatto T. H., imputato del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06 per aver effettuato, senza essere iscritto all'albo dei gestori ambientali, attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, consistenti, per lo più, in rottami ferrosi (fatto accertato in B., il 21/5/2014). Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173…
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