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Se non distinte dai materiali di demolizione, le terre e rocce da scavo sono rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 22/01/2018
n. 2401

In tema di gestione dei rifiuti, le terre e rocce da scavo, di cui all’art. 186 del D.L.vo 152/2006, devono essere distinte dai materiali di demolizione, affinché sia applicabile il regime derogatorio che, ai sensi della norma citata, le esclude dalla qualifica di rifiuti, e dall’applicazione della relativa disciplina. Qualora si trattasse, invece, non solo di terre e rocce ma anche di materiale proveniente da demolizioni, esse sarebbero da qualificare come rifiuti. Questo in quanto lo scavo ha ad oggetto il terreno, mentre la demolizione ha per oggetto, invece, un edificio costruito dall’uomo. Quanto, poi, alla qualificazione come materia prima secondaria, la valutazione deve essere compiuta con riferimento all’attuale ed effettiva destinazione finale alla produzione.

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