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Materiale escavato, quando è escluso dalla disciplina sui rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/01/2020
n. 1997

In virtù della previsione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), D.L.vo 152/2006, viene escluso dall'applicazione della parte quarta del codice dell'ambiente il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. La prova della sussistenza di tale regime più favorevole, deve essere fornita dall'interessato, che infatti deve dimostrare che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo.

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Ritenuto in fatto 1.Con sentenza 19.11.2018, la Corte d'appello de l'Aquila, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Sulmona 30.05.2016, appellata dal B., dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per prescrizione, confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva condannato per aver depositato in modo incontrollato, in concorso con altri soggetti, qui non ricorrenti, materiale inerte proveniente da scavo, determinando una consistente alterazione dello stato dei luoghi in zona dichiarata di notevole interesse pubblico ex DM 20.10.1984, senza essere in possesso della relativa autorizzazione (artt. 110, c.p., 192, co. 1…
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