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Il criterio di prossimità vale anche per la gestione dei rifiuti speciali?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. VI
Data: 01/07/2021
n. 5025

Pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni, il criterio di prossimità nella gestione dei rifiuti (di cui all’art. 182-bis del Dlgs 152/2006) deve ritenersi applicabile anche ai rifiuti speciali (e non solo a quelli urbani), unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, allo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. (omissis) s.r.l. è proprietaria nel Comune di (omissis) dell’area contraddistinta dalle particelle n. 783 e n. 742, che ricade nella “(omissis)”. Nel dettaglio: la p. 742 è una costruzione con destinazione ad uffici; la p. 783 è un capannone industriale all’interno del quale (omissis) s.r.l. opera in forza di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) del 29.7.2016.   2. In data 6.3.2018, (omissis) s.r.l. ha depositato il progetto e lo studio d’impatto ambientale (S.I.A.) per la realizzazione dell’impianto di trattamento termico di rifiuti “EEK (omissis)” nel comune di (omissis).   3. Il Comitato ambientale ha esaminato il…
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