A che titolo è sanzionabile il trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen. Sez. III
Data: 16/06/2014
n. 25716
Il trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati configura il reato di illecita gestione di cui all’art. 256, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, in quanto l’attività di trasporto costituisce una fase della gestione che richiede un’apposita autorizzazione, valevole solo per quella particolare tipologia di rifiuti indicata nell’atto autorizzatorio. Alla luce di ciò, il trasporto di rifiuti prodotti da terzi da parte di un soggetto autorizzato al trasporto dei propri rifiuti configura il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.L.vo n. 152/2006 e non anche la meno grave ipotesi sanzionata dal comma 4 del medesimo articolo e relativa alla inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.
© Riproduzione riservata
A che titolo è sanzionabile il trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Pen. Sez. III
Data: 16/06/2014
n. 25716
Il trasporto di rifiuti diversi da quelli autorizzati configura il reato di illecita gestione di cui all’art. 256, comma 1, D.L.vo n. 152/2006, in quanto l’attività di trasporto costituisce una fase della gestione che richiede un’apposita autorizzazione, valevole solo per quella particolare tipologia di rifiuti indicata nell’atto autorizzatorio. Alla luce di ciò, il trasporto di rifiuti prodotti da terzi da parte di un soggetto autorizzato al trasporto dei propri rifiuti configura il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.L.vo n. 152/2006 e non anche la meno grave ipotesi sanzionata dal comma 4 del medesimo articolo e relativa alla inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni.
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