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Abbandono di rifiuti e deposito incontrollato: reato permanente o istantaneo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/03/2022
n. 8088

L’illecito, di cui all’art. 192 T.U.A,  si concretizza nell’abbandono del rifiuto e si configura un reato istantaneo con eventuali effetti permanenti: se il deposito incontrollato assume, di fatto, la conformazione di un rilascio definitivo nell’ambiente è, al pari dell’abbandono, un reato istantaneo con eventuali effetti permanenti; il reato è, invece, permanente ove l’agente pur non abbandonando il rifiuto ne mantiene la detenzione del rifiuto con modalità estranee a quelle conformi a legge, potenzialmente pericolose e la sua consumazione dura fintanto che non vengano a cessare le situazioni di fatto che integrano l’illecito.

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Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 16/12/2020, il Tribunale di (omissis) dichiarava (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 2, d. lgs 152/2006 - per aver effettuato, nella qualità di legale rappresentante della (omissis), un deposito incontrollato di rifiuti consistenti in terre e rocce da scavo-- e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di euro 3.000 di ammenda.   2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge…
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