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Occasionalità nella gestione non autorizzata di rifiuti: quali indizi?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. F.
Data: 02/08/2018
n. 37608

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, la condotta sanzionata dal reato di cui all’art. 256, comma 1 del D.L.vo 152\\2006, è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle previste dagli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità. Trattandosi di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, e l'occasionalità della condotta può essere esclusa sulla base di dati significativi, quali l'ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un'attività implicante un minimo di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali. Quanto all’esclusione dell’occasionalità del trasporto, vanno considerati, anche alternativamente, altri elementi univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 7/12/2017 ha riformato, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena originariamente inflitta, la decisione con la quale, in data 21/11/2014 il Tribunale di Castrovillari aveva affermato la responsabilità penale di P.R. per il reato di cui all'art. 6, lett. d) decreto legge 172/2008, convertito nella legge 210/2008, perché, in mancanza di valido titolo abilitativo, effettuava il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, costituiti da motori, marmitte, ingranaggi, radiatori e cerchi di gomme di autovetture, bombole a gas, tubi di ferro e reti metalliche…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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