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Smaltimento di rifiuti diversi da quelli autorizzati: che illecito configura?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 18/07/2017
n. 35172

In materia di smaltimento di rifiuti, quando la loro composizione arriva a superare il limite proprio dei rifiuti non pericolosi, lo smaltimento deve essere affidato ad una discarica di rifiuti pericolosi, sicché non sarà autorizzato a riceverli l’impianto di trattamento munito della sola autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi. Infatti, lo smaltimento di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di autorizzazione configura il reato di gestione illecita di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, proprio perché il trattamento di un rifiuto diverso da quello autorizzato equivale a trattamento senza autorizzazione.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1. G.L. e M.A. hanno proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 23/10/2014 di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 per avere, rispettivamente nelle qualità di legale rappresentante della G.C. S.r.l. e di amministratore della società N.N. S.r.l. (società di consulenza della prima), gestito illecitamente 1.792.360 kg. di rifiuti CER 170504 prodotti nel cantiere di Marghera avviandoli a recupero presso l'impianto di Legnago della Z.I. S.r.l. laddove tali rifiuti non potevano essere indirizzati essendo tale impianto abilitato solo al…
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