Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 14/10/2016, la Corte d'appello di Lecce confermò la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 19/11/2014 con la quale F.C. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di arresto e di 3.000 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 256, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere effettuato, quale titolare dell'omonima autocarrozzeria, raccolta, recupero o comunque gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi, costituiti da autoveicoli fuori uso, direttamente…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Quando un veicolo può dirsi fuori uso e quando è da classificare come rifiuto pericoloso?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/01/2018
n. 809
In tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso", in base a quanto stabilito dal D.L.vo 209/2003, e quindi rifiuto, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi, abbia deciso o sia obbligato a disfarsi (conformemente all’art. 183 del D.L.vo 152/2006), sia quello destinato alla demolizione, privo delle targhe di immatricolazione, anche prima che sia consegnato al centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se in area privata. Qualora, poi, risulti, anche dalle sole modalità di raccolta e deposito, che il veicolo fuori uso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi o delle altre sue componenti pericolose, tale veicolo costituisce rifiuto pericoloso, senza bisogno di ulteriori particolari accertamenti (nella specie, i veicoli si trovavano in uno stato di abbandono in quanto depositati in un'area degradata, con vegetazione, senza che fossero state adottate misure di protezione volte ad evitare il percolamento delle sostanze nocive).
Leggi la sentenza
Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 14/10/2016, la Corte d'appello di Lecce confermò la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 19/11/2014 con la quale F.C. era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di sei mesi di arresto e di 3.000 euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 256, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere effettuato, quale titolare dell'omonima autocarrozzeria, raccolta, recupero o comunque gestione non autorizzata di rifiuti anche pericolosi, costituiti da autoveicoli fuori uso, direttamente…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata