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Traversine ferroviarie in legno: quale procedura per il recupero?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 12/10/2015
n. 40757

Per le traversine ferroviarie in legno, identificate nell’elenco dei CER con codice 17.02.04* (legno contenente sostanze pericolose), l'attribuzione di pericolosità è in funzione della sua ecotossicità e perciò non è prevista alcuna possibilità di comprovare il contrario: il recupero di questo rifiuto pericoloso, attualmente, può essere autorizzato soltanto in base all'art. 208, D.L.vo n. 152/2006 con procedura ordinaria (essendo stato soppresso il punto g.3 del D.M. 5 febbraio 1998) in esito alla quale, ex art. 184-ter D.L.vo n. 152/2006, sono considerate rifiuti cessati, con conseguente necessità che i prodotti ottenuti non producano impatti negativi per l'ambiente o la salute umana.

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