Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di (omissis) in data 16.4.2021, (omissis) veniva condannato alla pena di euro 4000 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006, così riqualificata l'originaria imputazione, che richiamava la lett. b) della predetta norma incriminatrice. La medesima decisione mandava assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152/2006 per insussistenza del fatto. 1.1. A sostegno dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di accumulazione e smaltimento di rifiuti non pericolosi in mancanza…
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Quando il materiale fecale è considerato rifiuto?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/05/2022
n. 18513
I c.d. effluenti di allevamento costituiscono rifiuti salvo che non siano riconducibili al disposto dell'art. 185, comma 1, lett. f) D.L.vo n. 152/2006, che esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b) dello stesso articolo (che richiama i sottoprodotti di origine animale), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Rispetto a tali materie, dunque, la disposizione sostanzialmente pone l'accento sulla provenienza delle stesse da attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività. Si sottolinea, pertanto, che l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate in una attività agricola, sicché l’esclusione è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l'effettiva riutilizzazione nell'attività agricola deve essere dimostrata dall'interessato.
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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del Tribunale di (omissis) in data 16.4.2021, (omissis) veniva condannato alla pena di euro 4000 di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006, così riqualificata l'originaria imputazione, che richiamava la lett. b) della predetta norma incriminatrice. La medesima decisione mandava assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152/2006 per insussistenza del fatto. 1.1. A sostegno dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di accumulazione e smaltimento di rifiuti non pericolosi in mancanza…
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