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Quando il materiale fecale è considerato rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/05/2022
n. 18513

I c.d. effluenti di allevamento costituiscono rifiuti salvo che non siano riconducibili al disposto dell'art. 185, comma 1, lett. f) D.L.vo n. 152/2006, che esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b) dello stesso articolo (che richiama i sottoprodotti di origine animale), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Rispetto a tali materie, dunque, la disposizione sostanzialmente pone l'accento sulla provenienza delle stesse da attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività. Si sottolinea, pertanto, che l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti opera a condizione che le materie fecali provengano da attività agricola e che siano riutilizzate in una attività agricola, sicché l’esclusione è applicabile solo al letame agricolo, poiché quello non agricolo è sicuramente un rifiuto e che l'effettiva riutilizzazione nell'attività agricola deve essere dimostrata dall'interessato.

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