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Gestione non autorizzata: i rifiuti possono essere sequestrati come corpo del reato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/07/2018
n. 29896

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, qualora sia stata ritenuta sussistente l'astratta possibilità del reato (nel caso di specie, sia per la natura delle cose sequestrate e sia per la dislocazione anomala in cui sono state rinvenute all'interno dell'azienda), il sequestro del corpo del reato di cui all'art. 253 cod. proc. pen. è obbligatorio in quanto mira a sottrarre all'indagato la disponibilità delle cose sulle quali, o mediante le quali, il reato è stato commesso, nonché di quelle che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, e si distingue dal sequestro delle cose pertinenti al reato, che è invece posto a tutela delle esigenze probatorie, ed è facoltativo. Di conseguenza, nell’ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, i rifiuti sequestrati non possono che ritenersi corpo del reato e, come tali, essenziali a fini probatori, per i dovuti accertamenti sulla loro natura, per la qualificazione del reato.

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