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Deposito temporaneo: quali condizioni oltre a quelle previste dall’art. 183?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/10/2018
n. 49674

In tema di rifiuti, il deposito temporaneo, per essere considerato tale, deve rispettare, tra l'altro, le condizioni fissate dall'art. 183 lett. m) del D.L.vo 152/2006, ed è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva in quanto, ai sensi delle direttive comunitarie in materia di rifiuti e della normativa nazionale attuativa delle medesime e contenuta nel predetto decreto, il deposito temporaneo deve osservare precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche. Pertanto, quando non sono rispettati i principi di precauzione e di azione preventiva, nonché le condizioni richieste dal citato art. 183, non è rilevante il nesso del collegamento funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti e la contiguità delle aree ove gli stessi vengono raggruppati.

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