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Deposito temporaneo: quali condizioni oltre a quelle previste dall’art. 183?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/10/2018
n. 49674

In tema di rifiuti, il deposito temporaneo, per essere considerato tale, deve rispettare, tra l'altro, le condizioni fissate dall'art. 183 lett. m) del D.L.vo 152/2006, ed è comunque soggetto al rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva in quanto, ai sensi delle direttive comunitarie in materia di rifiuti e della normativa nazionale attuativa delle medesime e contenuta nel predetto decreto, il deposito temporaneo deve osservare precise condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche. Pertanto, quando non sono rispettati i principi di precauzione e di azione preventiva, nonché le condizioni richieste dal citato art. 183, non è rilevante il nesso del collegamento funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti e la contiguità delle aree ove gli stessi vengono raggruppati.

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Ritenuto in fatto   1.G.L.ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 15.10.2015, riqualificato il reato ascritto all'imputato in quello di cui all'art. 256 co. 1 lett. b) e co. 2 del D. Lgs. 152/2006, ha rideterminato la pena inflitta al L. in dieci mesi di arresto ed euro seimila di ammenda. Al ricorrente era stato contestato il reato di cui all'art. 256, comma 3, D.Lvo. 152/06 poiché, nella sua qualità di legale rappresentante della ditta L. S.r.l., con sede…
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