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Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: quando il reato è escluso?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 21/04/2021
n. 15028

L’assoluta occasionalità, idonea ad escludere il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006, non può essere desunta esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo invece ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimo di organizzazione (ad es., dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, fine di profitto perseguito). In tale quadro, il profilo della assoluta occasionalità è oggetto della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto   La Corte di appello di (omissis) rilevata la proposizione, da parte del Procuratore del tribunale di (omissis), di atto di appello avverso la sentenza del tribunale di (omissis) di assoluzione di (omissis), in relazione a due reati contravvenzionali (art. 256 comma 1 lett. a) Dlgs. 152/06 e 674 cod. pen., puniti con pena alternativa, e rilevatane l’inappellabilità ex art. 593 comma 3 cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte.   Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, il Procuratore del tribunale di (omissis) deduce due motivi di…
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