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RIFIUTI - Abbandono

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 07/09/2005
n. 33034

Nel caso di deposito o di abbandono dei rifiuti o di immissione di essi nelle acque superficiali o sotterranee, l’art. 14 del D. Lgs. 22/1997 fa obbligo al sindaco di intervenire senza ritardo per la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, ingiungendo ai soggetti obbligati, se noti, di provvedere alle relative operazioni entro un certo termine, decorso inutilmente il quale, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate. Il sindaco, quindi, deve comunque procedere alla rimozione o all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi, anche qualora i soggetti obbligati non siano noti o immediatamente identificabili, fatta salva la successiva rivalsa nei loro confronti per il recupero delle somme anticipate. Deve escludersi, pertanto, che la disposizione citata faccia obbligo al sindaco di attendere dall'ufficio tecnico i nomi dei proprietari dei terreni inquinati dalla discarica al fine di ordinare il risanamento di questi.

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