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Gestione non autorizzata: si applica la particolare tenuità del fatto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/10/2018
n. 49184

In tema di rifiuti, la fattispecie di gestione non autorizzata, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, non può dirsi di lieve entità ai sensi dell’art. 131 bis, del cod. pen. in ragione dell'abbondante quantità di rifiuti (che, nella specie, riempivano un grosso autocarro) e la conseguente necessità di coinvolgere nel reato più persone per il carico e scarico, con incremento quindi dell'offesa portata al bene dell'ambiente ed anche ai poteri programmatori e di controllo degli enti competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni ambientali, ai quali cioè non è sfuggito un piccolo ed insignificante trasporto ma quello di una discreta quantità di rifiuti dalla provenienza sconosciuta ed eterogenea.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Mantova con sentenza del 23 maggio 2017 ha condannato V. M. e D. S. alla pena di C 5.000,00 di "multa" ciascuno, relativamente al reato di cui agli art. 110, cod. pen. e 256, comma 1, d. Igs. 152/2006, commesso il 15 ottobre 2013. 2.V. M. e D.S. hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.1. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, violazione di legge, contraddittorietà e manifesta…
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