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RIFIUTI – Produzione di C.D.R.

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 02/05/2005
n. 16351

La combustione di rifiuti costituisce un’operazione di recupero quando il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, come mezzo per produrre energia, sostituendosi all’uso di una fonte di energia primaria che avrebbe dovuto essere usata per svolgere questa funzione. Il CDR (combustibile derivato da rifiuti) non è soltanto quello ottenuto da rifiuti urbani, ma anche quello che deriva dai rifiuti speciali non pericolosi; né il CDR impiegabile per il recupero energetico in inceneritori dedicati ed impianti industriali, quali cementifici o centrali termoelettriche, è solo quello prodotto in regime di procedura semplificata (artt. 31 e 33 D. Lgs. 22/1997), anziché con la procedura ordinaria, in quanto è irrilevante la forma delle procedure autorizzatorie. La nozione comunitaria di rifiuto ammette che non sia considerato tale un materiale residuo di produzione che si intende sfruttare o commercializzare in un processo successivo, ovverosia un “sottoprodotto” derivante da un processo di fabbricazione o di estrazione e destinato al riutilizzo, purché però “il suo riutilizzo sia certo” e avvenga senza trasformazioni preliminari nel corso del processo di produzione. Per escludere in concreto la natura di rifiuto, il giudice deve accertare se il CDR è conforme alle norme tecniche UNI 9903-1 e se è utilizzato in modo certo in impianti di produzione di energia elettrica o in cementifici.

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