TARSU – Periodo transitorio
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 16/09/2005
n. 18418
Nel periodo transitorio a cavallo del D. Lgs. 22/1997, la deliberazione comunale di assimilazione costituiva titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. In secondo luogo, poiché presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione. Tuttavia, costituendo tali esenzioni od esclusioni eccezioni alla regola generale di assoggettamento alla tassa di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione e non sull'amministrazione del Comune.
© Riproduzione riservata
TARSU – Periodo transitorio
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Civile
Data: 16/09/2005
n. 18418
Nel periodo transitorio a cavallo del D. Lgs. 22/1997, la deliberazione comunale di assimilazione costituiva titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. In secondo luogo, poiché presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione. Tuttavia, costituendo tali esenzioni od esclusioni eccezioni alla regola generale di assoggettamento alla tassa di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito o attivato, l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione e non sull'amministrazione del Comune.
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