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Rifiuti – Sottoprodotti – Certezza dell’utilizzo - Necessità

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale, sez. III
Data: 11/05/2012
n. 17823

In relazione alla definizione di sottoprodotto posta dall’attuale art. 184-bis del D.L.vo n. 152/2006 va rilevato che l’utilizzo del materiale in un nuovo ciclo produttivo deve essere certo sin dal momento della sua produzione; pertanto deve escludersi tale qualifica nel caso in cui non sia dimostrata una preventiva organizzazione alla riutilizzazione (Nel caso di specie, la Corte ha escluso che i residui derivanti da demolizione potessero essere considerati sottoprodotti in quanto il loro riutilizzo era meramente eventuale e non era stato dimostrato – ad esempio, attraverso specifica ed espressa previsione nel progetto autorizzatorio con il titolo abilitativo – che detti residui fossero destinati, sin dalla fase della loro produzione, al preventivamente integrale riutilizzo per riedificazione, senza trasformazioni preliminari e senza compromissione della qualità ambientale).

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