RIFIUTI – Servizio di smaltimento rifiuti, Potere P. A.
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Unite
Data: 29/04/2009
n. 09956
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che investe il potere dell'Amministrazione relativo all'organizzazione ed alle modalità di attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, che, per espressa previsione normativa (d.P.R. 10 settembre 1992 n. 915), costituisce "servizio pubblico", trovando al riguardo applicazione l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione ove si sia in presenza dell'esercizio di potestà pubblicistiche; tale giurisdizione si estende alle connesse domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute, stante l'inesistenza nell'ordinamento di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Servizio di smaltimento rifiuti, Potere P. A.
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Unite
Data: 29/04/2009
n. 09956
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che investe il potere dell'Amministrazione relativo all'organizzazione ed alle modalità di attuazione dello smaltimento dei rifiuti urbani, che, per espressa previsione normativa (d.P.R. 10 settembre 1992 n. 915), costituisce "servizio pubblico", trovando al riguardo applicazione l'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, (nel testo risultante dalle sentenze della Corte costituzionale n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), il quale, nella materia dei pubblici servizi, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione ove si sia in presenza dell'esercizio di potestà pubblicistiche; tale giurisdizione si estende alle connesse domande risarcitorie, eventualmente proposte in via autonoma, pur se con esse si invochi la tutela di diritti fondamentali, come quello alla salute, stante l'inesistenza nell'ordinamento di un principio che riservi esclusivamente al giudice ordinario la tutela dei diritti costituzionalmente protetti.
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