Rifiuti – determinazione della Tariffa – potestà comunale e statale.
Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Lazio (RM) Sez. II ter
Data: 01/10/2012
n. 8214
Il provvedimento istitutivo della tariffa ed il relativo regolamento, in base alla normtaiva attualmente vigente, ha un contenuto composito: in parte regolamentare ed in parte provvedimentale, con particolare riferimento a quella parte in cui stabilisce il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalità di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalità di riscossione della tariffa, i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Di tal che, anche in base alla normativa previgente, rientra nel potere discrezionale dell'ente locale l'individuazione dei costi da coprire, la loro ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica, la articolazione della tariffa stessa in ragione delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunali, secondo la loro destinazione urbanistica, ma non è attribuito ai Comuni il potere di incidere sul presupposto per l’applicazione della tassa (o tariffa) e sui requisiti per la fruizione dell’esenzione previsti dalla legislazione statale.
© Riproduzione riservata
Rifiuti – determinazione della Tariffa – potestà comunale e statale.
Categoria: RifiutiAutorità: TAR Lazio (RM) Sez. II ter
Data: 01/10/2012
n. 8214
Il provvedimento istitutivo della tariffa ed il relativo regolamento, in base alla normtaiva attualmente vigente, ha un contenuto composito: in parte regolamentare ed in parte provvedimentale, con particolare riferimento a quella parte in cui stabilisce il costo del servizio e la determinazione della tariffa, le modalità di applicazione della tariffa, le agevolazioni e le riduzioni tariffarie, le modalità di riscossione della tariffa, i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Di tal che, anche in base alla normativa previgente, rientra nel potere discrezionale dell'ente locale l'individuazione dei costi da coprire, la loro ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica, la articolazione della tariffa stessa in ragione delle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunali, secondo la loro destinazione urbanistica, ma non è attribuito ai Comuni il potere di incidere sul presupposto per l’applicazione della tassa (o tariffa) e sui requisiti per la fruizione dell’esenzione previsti dalla legislazione statale.
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