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Gli Stati membri sono obbligati a definire norme end of waste caso per caso?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Giustizia Europea, Sez. II
Data: 28/03/2019
n. Causa C‑60/18

In tema di cessazione della qualifica di rifiuto, l’art. 6 della direttiva quadro 2008/98/CE consente agli Stati membri di decidere, caso per caso, se taluni rifiuti abbiano cessato di essere rifiuti, pur essendo tenuti a notificare alla Commissione le norme e le regole tecniche adottate a tal riguardo: il legislatore comunitario ha, così, specificamente previsto che gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure relative alla cessazione della qualifica di rifiuto di una sostanza o di un oggetto, senza tuttavia precisare la natura di tali misure. Infatti, l’art. 6 della direttiva non è in contrasto con una normativa nazionale in forza della quale, in assenza di criteri definiti a livello dell’Unione europea per la cessazione della qualifica di rifiuto per quanto riguarda un tipo di rifiuti determinato, la cessazione di tale qualifica dipende dalla sussistenza, per tale tipo di rifiuti, di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale. Lo Stato membro può anche considerare che taluni rifiuti non possono cessare di essere tali, e rinunciare ad adottare una normativa relativa alla cessazione della loro qualifica di rifiuti: tuttavia, ad esso spetta vigilare affinché una siffatta astensione non costituisca un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2008/98, come l’incentivazione ad applicare la gerarchia dei rifiuti prevista dall’articolo 4, o al recupero dei rifiuti e all’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali e consentire l’attuazione di un’economia circolare.    

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