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Quando non sussiste l’obbligo del formulario per il trasporto rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 13/04/2017
n. 18478

I rifiuti devono essere accompagnati dal formulario in caso di "trasporto effettuato da enti o imprese", non, invece, quando il trasporto sia effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico o laddove i trasporti siano effettuati dal produttore dei rifiuti stessi non pericolosi in modo occasionale o saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, secondo quanto disposto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/2006. Laddove non vi sia tale obbligo, non può dirsi sussistere responsabilità ex art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006, per violazione della prescrizione, contenuta in un’autorizzazione, che imponga di verificare, prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche.

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