Top
La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Sottoprodotti: è sufficiente un riutilizzo eventuale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/09/2017
n. 41607

Oltre al rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/2006, affinché un residuo di produzione possa legittimamente qualificarsi come “sottoprodotto”, è necessario che la sua destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o l’utilizzazione da parte di terzi sia certa sin dall'inizio, e non solamente eventuale. La certezza del riutilizzo è, infatti, quell’elemento che esclude l’intenzione di disfarsi dell’oggetto o della sostanza, mentre diversamente, qualora l’eventualità del riutilizzo sia legata a pure contingenze, esso dovrà essere qualificato come un rifiuto a tutti gli effetti (fattispecie relativa a rifiuti da demolizione in attesa di un riutilizzo meramente eventuale).

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

© Riproduzione riservata