Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Sottoprodotti: è sufficiente un riutilizzo eventuale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 13/09/2017
n. 41607

Oltre al rispetto dei requisiti prescritti dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/2006, affinché un residuo di produzione possa legittimamente qualificarsi come “sottoprodotto”, è necessario che la sua destinazione al riutilizzo nel medesimo ciclo produttivo o l’utilizzazione da parte di terzi sia certa sin dall'inizio, e non solamente eventuale. La certezza del riutilizzo è, infatti, quell’elemento che esclude l’intenzione di disfarsi dell’oggetto o della sostanza, mentre diversamente, qualora l’eventualità del riutilizzo sia legata a pure contingenze, esso dovrà essere qualificato come un rifiuto a tutti gli effetti (fattispecie relativa a rifiuti da demolizione in attesa di un riutilizzo meramente eventuale).

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.11 sig. C.F.G. ha proposto appello avverso la sentenza del 16/11/2015 del Tribunale di Milano che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in Milano in epoca anteriore a prossima al 24/04/2014, e lo ha condannato alla pena di duemila euro di ammenda oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile (Comune di Milano) da liquidarsi in separata sede. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.), l'impugnazione è stata trasmessa a questa Corte di cassazione,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata