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RIFIUTI – Campionamento

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 11/02/2008
n. 06443

Il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall'ari. 223 disp. att. c.p.p.: infatti, l'ispezione di uno stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento delle acque reflue, le analisi del campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l'osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l'unico garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall'art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni. Peraltro, il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni, essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo.

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