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Quale sanzione per l’abbandono incontrollato di liquame trasportato su autospurgo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 19/02/2021
n. 6528

L’abbandono incontrollato di liquami trasportati su autospurgo integra il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256, comma 2, D. Lgs. 152/2006, in quanto trattasi di rifiuti allo stato liquido perchè sono materiali stoccati in attesa di un successivo smaltimento; viceversa, si configurano acque reflue di scarico solo quelle oggetto di diretta immissione nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria mediante una condotta o un sistema stabile di collettamento.  

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Leggi la sentenza

  RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del Tribunale di Imperia del 27.11.2017 C. G. veniva assolto dal reato di cui all’art.674 cod. pen. con la formula “perché il fatto non sussiste” e veniva altresì assolto dai reati ascritti agli artt.137, comma 9, in relazione all’art.113, comma 3, e 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.152 del 2006 (in relazione alla raccolta di rifiuti non autorizzata risultante dall’avere omesso di convogliare e sottoporre a depurazione le acque di dilavamento recanti i percolamenti di rifiuti solidi urbani posti su mezzi di trasporto ubicati nel piazzale e…
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