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Illecito sversamento di rifiuti e culpa in vigilando

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. IV
Data: 07/01/2021
n. 172

La configurabilità della “culpa in vigilando” (quale condotta omissiva del proprietario di un’area, che concreta una responsabilità oggettiva e diretta in solido per l’illecito sversamento di rifiuti) deve ritenersi esclusa qualora sia richiesto un impegno di entità tale da essere in concreto inesigibile. Tuttavia, qualora il proprietario dell’area sia un soggetto economicamente “forte” (come, ad esempio, un’impresa di grandi dimensioni), deve ritenersi del tutto esigibile l’onere di vigilare sull’area al fine di evitare il sorgere o l’aggravamento di un danno ambientale.

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