Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 21/12/2023, il Tribunale di Milano condannava in relazione ai reati di cui agli articoli 110 cod. pen., 256, commi 1 lettera a) e comma 2, d. Igs. 152/2006 (commessi il 20/06/2022 in Milano), alla pena di euro 1.333,00 di ammenda ciascuno. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, tramite il comune difensore, gli imputati. 2.1. Con il primo motivo, lamentano l'errata qualificazione giuridica del fatto, la cui rilevanza penale andava esclusa in ragione della occasionalità del trasporto di rifiuti contestato. 2.2. Con il secondo motivo, lamentano mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen..…
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Gestione illecita di rifiuti: l’assoluta occasionalità esclude il reato
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 16/07/2024
n. 28484
Ai fini della configurabilità del reato di gestione illecita di rifiuti di cui all’art. 256, comma primo, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purché detta condotta integri un’attività di «gestione» di rifiuti, dalla quale deve ritenersi esclusa la «assoluta occasionalità». Del resto, la rilevanza della «assoluta occasionalità» ai fini dell'esclusione della tipicità deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dallo stesso tenore della fattispecie penale, che, punendo la «attività» di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, pur non dovendo ricorrere congiuntamente, devono comunque essere indici di un minimum di organizzazione che ne lasci concretamente desumere la loro reiterazione così da escludere dall'orbita della rilevanza penale la condotta assolutamente estemporanea.
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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 21/12/2023, il Tribunale di Milano condannava in relazione ai reati di cui agli articoli 110 cod. pen., 256, commi 1 lettera a) e comma 2, d. Igs. 152/2006 (commessi il 20/06/2022 in Milano), alla pena di euro 1.333,00 di ammenda ciascuno. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione, tramite il comune difensore, gli imputati. 2.1. Con il primo motivo, lamentano l'errata qualificazione giuridica del fatto, la cui rilevanza penale andava esclusa in ragione della occasionalità del trasporto di rifiuti contestato. 2.2. Con il secondo motivo, lamentano mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen..…
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