Raccolta e trasporto in forma ambulante: opera la deroga per i rottami ferrosi?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 09/06/2016
n. 23908
La deroga di cui all' art. 266, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 si riferisce alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al d.lgs. n. 114 del 1998 e tale applicabilità sia dimostrata dall'interessato ed accertata in fatto dal giudice del merito, escludendosi, conseguentemente, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi possa rientrare nella nozione di commercio ambulante come individuata dal menzionato d.lgs. n. 114 del 1998: né a diversa conclusione può giungersi per effetto della introduzione, successivamente a tale orientamento, del comma 1 bis all'interno dell'art.188 del d.lgs. 152/2006 (per opera dell'art.30 della L. 221/2015) il cui ultimo periodo recita testualmente che "alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5".
© Riproduzione riservata
Raccolta e trasporto in forma ambulante: opera la deroga per i rottami ferrosi?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 09/06/2016
n. 23908
La deroga di cui all' art. 266, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 si riferisce alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al d.lgs. n. 114 del 1998 e tale applicabilità sia dimostrata dall'interessato ed accertata in fatto dal giudice del merito, escludendosi, conseguentemente, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi possa rientrare nella nozione di commercio ambulante come individuata dal menzionato d.lgs. n. 114 del 1998: né a diversa conclusione può giungersi per effetto della introduzione, successivamente a tale orientamento, del comma 1 bis all'interno dell'art.188 del d.lgs. 152/2006 (per opera dell'art.30 della L. 221/2015) il cui ultimo periodo recita testualmente che "alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5".
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