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Qual è la normativa applicabile agli impianti biogas alimentati con FORSU?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 10/05/2024
n. 4233

La circostanza che la FORSU, come altri rifiuti biodegradabili, possa qualificarsi come “biomassa” ai fini dell’applicabilità delle norme in materia di produzione di energia rinnovabile non toglie che essa è e continua ad essere un rifiuto sino a che, ultimato il ciclo di trattamento, viene definitivamente trasformata in un prodotto secondario. Anche se la produzione di energia dall’attività di recupero dei rifiuti biodegradabili costituisce il motivo principale che induce il gestore all’apertura dell’impianto, ciò non altera la natura dell’attività, che resta pur sempre anche un’attività oggettivamente deputata al recupero dei rifiuti. Pertanto, agli impianti che producono energia rinnovabile tramite trattamento di rifiuti biodegradabili sarà certamente applicabile sia la normativa inerente la produzione di energia da fonti rinnovabili sia la normativa sulla gestione dei rifiuti, con la conseguenza che sarà necessario richiedere l’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003 unitamente all’autorizzazione unica di cui all’art. 208 del d.lgs. 152/2006.

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