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RIFIUTI – Acque di sentina

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 21/09/2006
n. 31396

Le acque di sentina rientrano nella nozione di rifiuto ai sensi degli art. 183 e 232 del D.Lgs. 152/06, e vanno considerate tali fino alla ultimazione della procedura di recupero che, ai sensi dell'art. 183, comma terzo lett. h) del citato decreto n. 152, può portare a generare combustibili. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che le acque di sentina non possono essere considerate "medio tempore" quali prodotti, in quanto il combustibile in esse contenuto non è suscettibile di destinazione diretta al consumo, e che pertanto non può essere soggetto ad accisa se non dopo l'ultimazione della procedura di recupero).

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