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Committente e appaltatore: chi risponde della gestione dei rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/05/2018
n. 19152

In caso di appalto, la responsabilità della stazione appaltante, in relazione all’eventuale produzione di rifiuti derivanti dall’esecuzione della prestazione oggetto di appalto, è limitata ai casi in cui sia stata dimostrata un'ingerenza, ovvero un controllo diretto, nell’esecuzione dell'opera stessa da parte del committente, tale da comportare l'estensione anche a carico di questo dei doveri diversamente riferiti al solo soggetto appaltatore, specialmente quando il fatto riguardante l’eventuale gestione dei rifiuti non è riconducibile all’esecuzione di quanto dedotto in contratto.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Lucca con sentenza del 16 maggio 2017, ha dichiarato S.S. responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006 per avere, nella qualità di legale rappresentante della P. , abbandonato o depositato, rifiuti speciali non pericolosi, nella zona, estesa circa 10.000 mq, già occupata dall'impianto, ora dismesso, di frantumazione di inerti della predetta società, e lo ha condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia con la concessione della sospensione condizionale della stessa. Ha interposto ricorso per cassazione lo S., deducendo tre motivi di censura.   Con…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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