DISCARICHE – Gestione
Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 20/03/2007
n. 01329
Le discariche “già autorizzate” alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/03, possono continuare a ricevere fino alla data fissata nel comma 1 dell’art. 17 (e successive proroghe) nei soli limiti dei “rifiuti per cui sono autorizzate” ed in ciò è tassativo il disposto dell’art. 17 come 1, come pure è tassativa la disposizione del successivo comma 3, nel senso che la presentazione del piano di adeguamento non è per nulla opzionale (come mostra di ritenere il giudice di primo grado), per il fine di partecipare del regime riservato alle discariche nuove, ma obbligatorio, affinché la facoltà accordata dalla norma contenuta nel comma 1 resti operativa, oltre il termine dei sei mesi accordati dal comma 3 per la presentazione del piano. Non rileva, sul punto, che la norma statale non preveda una espressa sanzione per il caso di omissione o ritardo nella presentazione del piano, in quanto tale presentazione costituisce condizione essenziale per l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio (comma 4), con la conseguenza che la sua mancata presentazione, nei termini, previsti “determina l’impossibilità di proseguire nella gestione della discarica”.
© Riproduzione riservata
DISCARICHE – Gestione
Categoria: RifiutiAutorità: Consiglio di Stato
Data: 20/03/2007
n. 01329
Le discariche “già autorizzate” alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/03, possono continuare a ricevere fino alla data fissata nel comma 1 dell’art. 17 (e successive proroghe) nei soli limiti dei “rifiuti per cui sono autorizzate” ed in ciò è tassativo il disposto dell’art. 17 come 1, come pure è tassativa la disposizione del successivo comma 3, nel senso che la presentazione del piano di adeguamento non è per nulla opzionale (come mostra di ritenere il giudice di primo grado), per il fine di partecipare del regime riservato alle discariche nuove, ma obbligatorio, affinché la facoltà accordata dalla norma contenuta nel comma 1 resti operativa, oltre il termine dei sei mesi accordati dal comma 3 per la presentazione del piano. Non rileva, sul punto, che la norma statale non preveda una espressa sanzione per il caso di omissione o ritardo nella presentazione del piano, in quanto tale presentazione costituisce condizione essenziale per l’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio (comma 4), con la conseguenza che la sua mancata presentazione, nei termini, previsti “determina l’impossibilità di proseguire nella gestione della discarica”.
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