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Il titolare di poteri autorizzativi o di controllo può rispondere di gestione illecita?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 18/01/2018
n. 1992

La fattispecie illecita di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, sanziona “chiunque” eserciti abusivamente una delle attività di gestione dalla stessa previste in via alternativa: può commettere il reato anche una persona rivestita di poteri autorizzativi o di controllo, che per colpa, o per omissione, abbia agito in modo da integrare una delle condotte alternative indicate dall’art. 256. Si tratta, infatti, di un reato comune, per la cui configurazione rileva solamente la concreta attività abusiva posta in essere, indipendentemente dalla qualifica di chi la realizza.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1 II Tribunale di Ancona, con sentenza del 7 aprile 2016, condannava V.M. alla pena di C 5.000 di ammenda in ordine ai reati di cui agli art. 256 del d. Igs. 152/2006 e 674 cod. pen., accertati in Ancona il 22 agosto 2011 e originariamente contestati anche ad altri 7 imputati, che invece venivano assolti per non aver commesso il fatto. In particolare, secondo la prospettiva accusatoria, M., quale dirigente della Regione Marche, effettuava un'attività di gestione di rifiuti non pericolosi in relazione all'escavo dei fondali nel porto di Ancona, consentendo, in violazione delle linee guida…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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