RIFIUTI – Responsabilità del committente dei lavori edili
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 19/10/2004
n. 40618
Il committente dei lavori edili, anche qualora sia proprietario dell’area su cui i lavori sono eseguiti, non può per ciò solo essere considerato responsabile della mancata osservanza da parte dell’assuntore di detti lavori delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti. Non è infatti derivabile né dall’art. 2, III comma, né dall’art. 10, I comma, del D. Lgs. n° 22/1997 alcun obbligo specifico di garanzia, contrariamente a quanto invece necessario per l’applicazione del principio di tassatività in materia di responsabilità penale. A ciò si aggiunga, inoltre, che per il principio di personalità della responsabilità, la condizione di garante rispetto ad un bene da tutelare, quale l’integrità ambientale, presuppone il potere giuridico di impedire la lesione del bene, ed il committente non ha alcun potere giuridico di impedire il reato di abusiva gestione dei rifiuti. Non è possibile ritenere, nemmeno con un’interpretazione estensiva delle norme di riferimento, che il committente sia coinvolto nella produzione o distribuzione e nemmeno nell’utilizzo di “beni da cui originano rifiuti”, ai sensi dell’art. 2, III comma, D. Lgs. 22/1997, o che sia un produttore o detentore dei rifiuti gravato dagli oneri dello smaltimento a norma dell’art. 10, I comma, decr. cit.: egli, infatti, non ha mai alcun rapporto diretto con i beni da cui originano i rifiuti o con le attività di produzione, raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Responsabilità del committente dei lavori edili
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Penale
Data: 19/10/2004
n. 40618
Il committente dei lavori edili, anche qualora sia proprietario dell’area su cui i lavori sono eseguiti, non può per ciò solo essere considerato responsabile della mancata osservanza da parte dell’assuntore di detti lavori delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti. Non è infatti derivabile né dall’art. 2, III comma, né dall’art. 10, I comma, del D. Lgs. n° 22/1997 alcun obbligo specifico di garanzia, contrariamente a quanto invece necessario per l’applicazione del principio di tassatività in materia di responsabilità penale. A ciò si aggiunga, inoltre, che per il principio di personalità della responsabilità, la condizione di garante rispetto ad un bene da tutelare, quale l’integrità ambientale, presuppone il potere giuridico di impedire la lesione del bene, ed il committente non ha alcun potere giuridico di impedire il reato di abusiva gestione dei rifiuti. Non è possibile ritenere, nemmeno con un’interpretazione estensiva delle norme di riferimento, che il committente sia coinvolto nella produzione o distribuzione e nemmeno nell’utilizzo di “beni da cui originano rifiuti”, ai sensi dell’art. 2, III comma, D. Lgs. 22/1997, o che sia un produttore o detentore dei rifiuti gravato dagli oneri dello smaltimento a norma dell’art. 10, I comma, decr. cit.: egli, infatti, non ha mai alcun rapporto diretto con i beni da cui originano i rifiuti o con le attività di produzione, raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi.
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