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RIFIUTI – Riutilizzo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 03/03/2009
n. 09494

IN caso di trasporto di rifiuti, la prova del “riutilizzo” deve essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dei soggetti interessati, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l’ambiente.

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