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Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti: quali differenze intercorrono tra le due fattispecie di reato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 19/02/2015
n. 7386

Mentre la natura istantanea con effetti permanenti ben si può ricondurre alla condotta di "abbandono incontrollato" di rifiuti (che presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento), non altrettanto può dirsi con riferimento alla condotta di "deposito incontrollato" di rifiuti, contemplato anch’esso all’art. 192 del D.Lgs. 152 del 2006 ove, invece, si è in presenza di un reato permanente, poichè la condotta riguarda l'ipotesi di un deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero.

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