FATTO e DIRITTO 1. Il sig. -OMISSIS- ha ricevuto l’ordinanza in epigrafe che, all’esito di un accertamento condotto da personale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito A.R.P.A.V.), presso un’area pertinenziale di un fabbricato di proprietà altrui avuto in gestione, gli ha imposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione ed il conferimento in discarica autorizzata di una serie di rifiuti ivi rinvenuti. 2. L’ordinanza viene contestata nel presente giudizio unitamente al rapporto tecnico redatto dall’A.R.P.A.V. all’esito del sopralluogo del -OMISSIS-. L’impugnativa è affidata ai motivi così rubricati: “1. Violazione di legge. Violazione…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Veicoli fuori uso abbandonati in zona residenziale
Categoria: RifiutiAutorità: TAR Veneto (Sezione Quarta)
Data: 11/10/2024
n. 2392
La permanenza dei veicoli, prolungata nel tempo per svariati anni, nel cortile del privato, unitamente alla loro condizione di esposizione all’acqua e alle intemperie, al loro stato di sostanziale abbandono e alla concreta impossibilità anche di testarne la funzionalità a causa dell’accumulo incontrollato al loro interno di oggettistica varia, lungi dal poter essere considerata come un deposito temporaneo di oggettistica funzionale alla passione collezionistica del ricorrente, invero conferma la distrazione di tali beni dalla funzione loro propria e, al contempo, la malcelata intenzione del privato di evitare di smaltirli. Non basta l’esistenza di un ipotetico mercato di riferimento dei beni in considerazione al fine di farne cessare la condizione di rifiuto ai sensi dell’art. 184 ter del Codice dell’Ambiente.
Leggi la sentenza
FATTO e DIRITTO 1. Il sig. -OMISSIS- ha ricevuto l’ordinanza in epigrafe che, all’esito di un accertamento condotto da personale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito A.R.P.A.V.), presso un’area pertinenziale di un fabbricato di proprietà altrui avuto in gestione, gli ha imposto il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione ed il conferimento in discarica autorizzata di una serie di rifiuti ivi rinvenuti. 2. L’ordinanza viene contestata nel presente giudizio unitamente al rapporto tecnico redatto dall’A.R.P.A.V. all’esito del sopralluogo del -OMISSIS-. L’impugnativa è affidata ai motivi così rubricati: “1. Violazione di legge. Violazione…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata