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Come deve intendersi l’”omogeneità” delle categorie di rifiuti ai fini del deposito temporaneo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 19/03/2015
n. 11492

Ai fini della verifica del requisito dell’omogeneità delle categorie di rifiuti, richiesto dall’art. 183, comma 1, lett. bb), n. 3, D.L.vo n. 152/2006 per l’integrazione della fattispecie del deposito temporaneo, occorre rilevare che tali categorie non sono identificabili sic et simpliciter con la classificazione di cui all'art. 184, D.L.vo n. 152/2006 (rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi), ma ne costituiscono specificazione e precisa individuazione tecnica (connotata da apposito codice CER), sicché anche l'omogeneità delle stesse deve essere verificata nei medesimi termini.

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