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Quando l’abbruciamento in terra di scarti vegetali costituisce reato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 24/09/2014
n. 39203

L'art. 14, comma 8, lettera b), D.L.24 giugno 2014 n. 91 ha inserito nell'articolo 256-bis del D.L.vo n. 152/2006 il comma 6-bis, il quale peraltro non è stato riprodotto in sede di conversione in legge operata con L. 11 agosto 2014, n. 116. Tale norma, dovendosi interpretare nel suo complesso, senza isolare artificialmente il primo periodo dai seguenti, alla luce degli ordinari canoni ermeneutici - non depenalizza tout court l'abbruciamento in terra di scarti vegetali come rifiuti, bensì prevede ("...è consentita la combustione ecc.") un margine di irrilevanza della condotta ai fini del reato di cui all'art. 256 specificamente determinato a livello quantitativo e temporale, anche a mezzo dell'individuazione amministrativa di parte di tali modalità scriminanti mediante appunto una ordinanza sindacale ad hoc, e fatto salvo il limite imposto dalle Regioni per tutelare dal rischio degli incendi boschivi.

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