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La possibilità del riutilizzo esclude la natura di rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/02/2018
n. 6729

Con riferimento al concetto di rifiuto, è da intendersi come tale, ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo 152/2006, qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione, o l'obbligo, di disfarsi, salva la possibilità che, ricorrendo i presupposti dell’art. 184-bis del medesimo decreto, si possa trattare di sottoprodotto. La qualifica di rifiuto può essere desunta anche dalle modalità di accumulo dei materiali: si tratterà di rifiuti, ad esempio, nel caso di un accumulo di più materiali eterogenei, le cui condizioni non lascino dubbio sulla volontà dismissiva del detentore, in quanto assolutamente non riutilizzabili (nella specie, batterie esauste e autocarri fuori uso), senza che rilevi, invece, la generica affermazione della possibilità di rimettere il materiale depositato nel ciclo produttivo (dimostrazione che deve, peraltro, essere fornita dal produttore che intende affermarne la diversa natura di sottoprodotti).

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