Ritenuto in fatto I. Con il ricorso rubricato al n. 5163/2019 R.G. la società ricorrente ha impugnato i pareri meglio in epigrafe individuati, con i quali i vari Enti intimati hanno reso il loro avviso negativo sulla istanza di realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi da ubicare in (omissis). A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la sostanziale carenza motivazionale degli atti impugnati. Interveniva ad opponendum la società (omissis) s.p.a. (di seguito, (omissis)) contestando l’avverso dedotto. II. Con il ricorso rubricato al n. 837/2021 R.G. la medesima ricorrente ha impugnato gli atti (meglio in…
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I procedimenti per autorizzazione unica contemplano una disciplina speciale per la determinazione conclusiva?
Categoria: RifiutiAutorità: Tar Campania (NA), Sez. V.
Data: 21/04/2022
n. 2748
In materia di procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi contempla una disciplina speciale rispetto a quella di carattere generale, contenuta nella L. n. 241/1990, considerato che, ai sensi dell’art. 208, comma 3, d.lgs. 152/2006, si prevede che “la decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”. La specialità della norma risiede nella significativa attenzione riservata dal legislatore alla “adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”, che non può ridursi alla valutazione e al riscontro delle posizioni prevalenti, richiesta invece dalla disposizione di carattere generale L. n. 241/1990 (che fa appunto riferimento alla “determinazione motivata di conclusione ... sulla base delle posizioni prevalenti ...”), previo, comunque, inevitabile bilanciamento delle ragioni manifestate e di sintesi delle ragioni emerse.
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Ritenuto in fatto I. Con il ricorso rubricato al n. 5163/2019 R.G. la società ricorrente ha impugnato i pareri meglio in epigrafe individuati, con i quali i vari Enti intimati hanno reso il loro avviso negativo sulla istanza di realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti non pericolosi da ubicare in (omissis). A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la sostanziale carenza motivazionale degli atti impugnati. Interveniva ad opponendum la società (omissis) s.p.a. (di seguito, (omissis)) contestando l’avverso dedotto. II. Con il ricorso rubricato al n. 837/2021 R.G. la medesima ricorrente ha impugnato gli atti (meglio in…
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