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RIFIUTI – Omessa comunicazione nell’attività di recupero

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 03/02/2009
n. 04532

Qualora, in relazione allo svolgimento di attività di recupero dei rifiuti iniziata prima del decorso del termine previsto dall’articolo 216, D.Lgs. 152/2006, sia stato emesso decreto di sequestro preventivo sul capannone a tale scopo utilizzato, il solo fatto dell'emissione di un provvedimento inibitorio (di tale attività) da parte della p.a. non è sufficiente a far ritenere cessate le esigenze cautelari. Esse, infatti, possono dirsi superate solo nel caso che non permangano rischi connessi alla presenza di sostanze e nel caso che il capannone risulti destinato a diversa utilizzazione, così interrompendosi il nesso che lo lega alle condotte illecite. Occorre, pertanto, verificare l’esistenza dell’attualità e concretezza del pericolo che il sequestro preventivo intende prevenire ed evitare.

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