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Abbandono di rifiuti non derivanti dalla propria attività di impresa

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/05/2024
n. 18046

Rispondono del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza. Infatti, ai fini dell’integrazione del suddetto reato, non è richiesto che i rifiuti abbandonati derivino dalla specifica attività di impresa svolta dall’agente, rilevando esclusivamente la qualifica soggettiva dell’autore della condotta.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Il sig. E. A. P. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 28 giugno 2023 del Tribunale di Cosenza che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12 giugno 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 256, commi 1, lett. a), e 2, d.lgs. n. 152 del 2006, ha disposto il sequestro preventivo del furgone di sua proprietà utilizzato per il trasporto di un carico di rifiuti (pericolosi e non) smaltiti mediante abbandono incontrollato. 1.1. Con unico…
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