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Abbandono rifiuti e attività di gestione rifiuti non autorizzata: quale rapporto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/05/2020
n. 15234

Pur essendo comuni alle fattispecie di cui agli artt. 255 e 256 del D.L.vo n. 152/2006 le condotte di abbandono, deposito e immissione di rifiuti commesse da privati possono essere ritenute soggette alla sanzione amministrativa ex art. 255; laddove, invece, a violare il divieto siano titolari di imprese o enti, tali condotte saranno punite con la sanzione penale, ex art. 256, comma 2. In altri termini, qualora la condotta venga posta in essere da soggetto qualificato, il giudice dovrà procedere all'applicazione della norma penale - avente carattere di specialità rispetto a quella che prevede l'illecito amministrativo - infliggendo la sanzione penale alternativa dell'ammenda o dell'arresto, se trattasi di rifiuti non pericolosi, o congiuntamente se trattasi di rifiuti pericolosi. (Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che, in considerazione della qualifica di legale rappresentante della società di demolizione rivestita dalla ricorrente al momento dell'abbandono dei materiali, il fatto è stato correttamente qualificato quale violazione del richiamato art. 256, comma 2, con applicazione della pena dell'ammenda, in virtù della natura non pericolosa dei rifiuti).

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