Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

RIFIUTI – Materiali da demolizione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 09/03/2007
n. 10262

I materiali provenienti dall’esterno, seppur rivenuti all’interno di un cantiere, non permettono di qualificare il raggruppamento degli stessi come deposito temporaneo, in quanto ex D.L.vo 152/06 con questa espressione si intende il raggruppamento di rifiuti effettuato prima delle raccolta nel luogo in cui sono prodotti. L’art. 183, lett. n), D.L.vo 152/06 detta le condizioni per l’utilizzo dei sottoprodotti (che non sempre coincidono con i residui, posto che quest’ultima categoria è più ampia di quella dei sottoprodotti), stabilendo che possono essere utilizzati alle condizioni ivi previste, purché non comportino per l’ambiente e la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive. La prova della mancanza di danno per l’ambiente deve essere fornita dal soggetto che deduce la riutilizzazione. La distinzione tra materiale da demolizione e terre e rocce da scavo elaborata dalla giurisprudenza di questa sezione e da quella comunitaria è stata ribadita con il D.L.vo 152/06, il quale include tra i rifiuti speciali anche quelli derivanti da attività di demolizione e costruzione e quelli pericolosi derivanti da scavi (art. 185, c. 3, lett. b) e li contrappone alle terre e rocce da scavo che sono escluse dalla disciplina del decreto sui rifiuti alle condizioni di cui all’art. 186 decreto citato.

banner Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata