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Abbandono di rifiuti: esclusione della configurabilità del reato

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 31/07/2023
n. 33423

Per escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 2, D.L.vo. n. 152 del 2006 (Abbandono di rifiuti), non è sufficiente che i rifiuti abbandonati o irregolarmente depositati non siano riconducibili alla specifica attività dell’impresa o dell’ente di cui il soggetto agente è titolare o responsabile: è necessario invece che i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato dal titolare di un’impresa o dal responsabile di un ente siano estranei a qualunque attività che, anche episodicamente, potrebbe svolgere l’impresa o l’ente.  In questa prospettiva, il limite di applicazione della fattispecie penalmente sanzionata è ravvisabile solo in caso di rifiuti estranei a qualunque attività potenzialmente riferibile all’impresa o all’ente cui è preposto l’imputato, come, ad esempio, nel caso di materiali di scarto che siano, insieme, di entità estremamente modesta e riferibili ad una produzione domestica.

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