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Operazioni di asciugatura ed essiccazione: sono normale pratica industriale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 01/02/2019
n. 4952

I materiali per i quali sia necessaria una trasformazione preliminare non possono essere considerati sottoprodotti, ma rifiuti. Così, deve essere considerata rifiuto la sansa di olive asciugata o in attesa di essicazione, giacché non utilizzata direttamente dal produttore ma sottoposta a trasformazione preliminare e, dunque, non rientrante nella nozione di sottoprodotto ex art. 184 bis del D.L.vo 152 del 2006 (nella specie, all'interno di un magazzino erano custoditi circa duecento sacchetti da 25 chilogrammi l'uno contenenti sansa e ulteriori venti quintali sfusi sempre contenenti sansa, evidentemente asciugata o in attesa di essicazione, che i Giudici d’appello avevano inquadrato come attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, proprio in ragione della modalità di presentazione delle stesse sanse.    

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1.La F. M. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Enna emessa in data 11/12/2014 di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 152 del 2006 perché realizzava un'attività di raccolta di rifiuti speciali non pericolosi, accumulando sanse umide di oliva, che, per la modalità di presentazione, non apparivano tali da potere essere qualificate come sottoprodotto, risultando in parte raccolte in sacchi di plastica ed in parte sparse a terra per essere asciugate, in mancanza di autorizzazione. 2.Con un primo motivo…
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