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Quale natura ha l’attività di campionamento dei rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/12/2024
n. 44033

Premesso che con il termine «rilievi» si intende un’attività di mera osservazione, individuazione ed acquisizione di dati materiali, mentre gli «accertamenti» comportano un’opera di studio critico, di elaborazione valutativa, ovvero di giudizio di quegli stessi dati o di valutazioni critiche su basi tecnico-scientifiche, non può attribuirsi all’attività di campionamento dei rifiuti la «natura» di accertamento tecnico ex se, essendo al contrario rimessa al giudice del fatto la valutazione (incensurabile in sede di legittimità ove non connotata da manifesta illogicità o contraddittorietà, e comunque ove tale censura non venga tempestivamente dedotta da chi vi abbia interesse) in ordine al quantum di competenza e difficoltà tecnica richiesto per l’effettuazione delle operazioni di prelievo, al fine di valutare la necessità di attivare la procedura garantita di cui all’articolo 360 cod. proc. pen. (mentre l’articolo 359 cod. proc. pen. si riferisce ad entrambi i tipi di operazioni («rilievi» e «accertamenti tecnici»), l’articolo 360 si riferisce solo ai secondi, con conseguente esclusione, quanto ai «rilievi», del diritto al previo avviso all’indagato, che può partecipare alle operazioni solo «ove presente»).

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